È reato il disturbo causato dal rumore del condizionatore

È reato il disturbo causato dal rumore del condizionatore

I condizionatori d’aria sono sempre più necessari soprattutto in momenti estivi come quello di questi giorni, ma non sempre si fa attenzione alla loro rumorosità, che può cagionare controversie giuridiche. Così in questo evento di Cassazione ha confermato la condanna penale di un albergatore che aveva installato un condizionatore troppo rumoroso. Una sentenza della Cassazione penale, sez. feriale, sentenza 04/09/2017 n° 39883 La Corte di Cassazione con la sentenza 04/09/2017, n. 39883, ha respinto il ricorso presentato da un albergatore che era stato condannato alla pena dell’ammenda per avere disturbato il riposo delle persone con l’utilizzo di un impianto di condizionamento d’aria. La sentenza chiarisce che le emissioni sonore dell’impianto che superano i limiti consentiti sono penalmente rilevanti in quanto tale impianto era posizionato sul tetto dell’albergo, non era insonorizzato, era privo di paratie ed era particolarmente rumoroso e tale da disturbare il riposo quotidiano di numerose persone dimoranti nei dintorni.

Tutela la tua attività e isola acusticamente il tuo impianto esterno! Contattaci

   
Leggi la sentenza: 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. FERIALE 04/09/2017 (ud. 29/08/2017), Sentenza n.39883


INQUINAMENTO ACUSTICO – Emissioni rumorose da impianto di condizionamento d’aria – Esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi – Oggettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone – Superamento della soglia di normale tollerabilità – Disturbato le occupazioni o il riposo delle persone  – Art. 659 cod. pen. – Fattispecie.  In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l’effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull’espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete). Nella fattispecie: è stato evidenziato che l’albergo gestito dal ricorrente era munito di un impianto di condizionamento dell’aria (posto sul tetto) non insonorizzato, privo di paratie e particolarmente rumoroso, e tale da disturbare il riposo quotidiano di numerose persone dimoranti nei dintorni; quel che impediva di configurare il solo illecito amministrativo, non potendosi configurare una fonte rumorosa ex se strumentale all’attività alberghiera, come tale insuscettibile di riduzione di emissioni. Quanto appena riportato era stato tratto dalle deposizioni dei testi d’accusa e dalla documentazione acquisita, che dava atto di un carteggio da tempo intercorrente tra l’albergo ed il condominio delle parti civili, volto a sollecitare una soluzione del problema.    
RUMORE – Prova dell’effettivo disturbo di più persone – Reato di pericolo – Idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato – Elementi di prova – Convincimento del giudice – Oggettivo superamento della soglia della normale tollerabilità – Giurisprudenza.   In materia di emissioni rumorose, trattandosi di reato di pericolo presunto, per la prova dell’effettivo disturbo di più persone è sufficiente l’idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato (per tutte, Sez. 3, n. 8351 del 24/6/2014, Calvarese). Inoltre, per uguale principio giuridico, consolidato, l’attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, di tal ché il Giudice ben può fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità (per tutte, Sez. 3, n. 11031 del 5/2/2015, Montali).   

INQUINAMENTO ACUSTICO – Differenza tra Art. 659 cod. pen. 1^ e 2^ fattispecie – Fonte del rumore prodotto – Due autonome fattispecie di reato – Esercizio di mestieri rumorosi – Mero superamento dei limiti massimi o differenziali fissati dalle leggi – Presunzione di turbativa della pubblica tranquillità – Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone – Oggettiva idoneità degli stessi a superare una soglia di normale tollerabilità.
 L’art. 659 cod. pen. prevede due autonome fattispecie di reato, configurate rispettivamente dai commi 1 e 2. L’elemento che le differenzia è rappresentato dalla fonte del rumore prodotto, giacché, ove esso provenga dall’esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi, la condotta rientra nella previsione del secondo comma del citato articolo per il semplice fatto della esorbitanza rispetto alle disposizioni di legge o alle prescrizioni dell’autorità, presumendosi la turbativa della pubblica tranquillità. Qualora, invece, le vibrazioni sonore non siano causate dall’esercizio dell’attività lavorativa, ricorre l’ipotesi di cui all’art. 659, comma 1, cod. pen., per la quale occorre che i rumori superino la normale tollerabilità ed investano un numero indeterminato di persone, disturbando le loro occupazioni o il riposo (Sez. 1, 17/12/1998, n. 4820, Mannelli, in un caso di emissioni rumorose provocate non dall’attività di una discoteca, bensì dall’impianto di condizionamento). Pertanto, i rumori molesti provenienti da un’attività lavorativa integrano la fattispecie di cui all’art. 659, comma 2, cod. pen. quando originino da elementi strettamente connessi, strumentali e necessari all’esercizio dell’attività medesima.
Fonte Citata:  IL SOLE 24 ORE  
error: Il Contentuto è protetto da copyright di ArcoAcustica