Esercizio commerciale in condominio: di chi è la responsabilità per i rumori?

Esercizio commerciale in condominio: di chi è la responsabilità per i rumori?

In quali casi i gestori dei luoghi di ritrovo possono essere puniti per il disturbo arrecato dai clienti?

Sono sempre più numerosi i locali che sfruttano gli spazi esterni per ospitare i propri avventori e così, specie durante il periodo estivo, sempre più gente affolla le piazze e le strade sino a tarda ora. Ma tutto questo, se da una parte rende sicuramente più vissute le nostre città, dall'altro può recare disagi, soprattutto a chi ha tutt'altra intenzione che tirar tardi la sera.


Ed allora con chi prendersela se non si riesce a dormire per il frastuono e gli schiamazzi provenienti dal pub che ogni sera è aperto sotto casa sino alle 3 del mattino? Il proprietario dell'esercizio commerciale risponde del frastuono arrecato dai suoi clienti?


La risposta è sì: "il gestore di un esercizio commerciale è responsabile per i continui schiamazzi e rumori provocati dagli avventori dello stesso, con disturbo delle persone.". A confermarlo è la Suprema Corte di Cassazione la cui III Sez.

Penale, con la sentenza n. 37196 del 5 settembre scorso ha infatti ricordato come "la qualità di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza".

Quando lo schiamazzo diventa molestia?


Non ogni disturbo che provenga dal chiacchiericcio, magari anche a voce alta, dallo strepitio dei passi, dalle risate e quant'altro sia riconducibile alla clientela dei locali integra però automaticamente gli estremi del disturbo punito dalla legge: perché tali "rumori" costituiscano il presupposto del reato previsto e punito dall'art. 659 cod. pen. è necessario che essi siano capaci di disturbare la quiete ed il riposo delle persone e soprattuto che abbiano "una tale diffusività che l'evento-disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare" (Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 47298 del 29/11/2011).


Ciò poiché il reato in questione (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) mira a tutelare la tranquillità pubblica, il diritto alla serenità cioè di un numero non ristretto e preciso ma indefinito ed indeterminabile di persone: ci sarà quindi disturbo, nel senso punito dall'art. 589 cod. pen., nel caso in cui ad esempio i clienti di un locale impediscano il riposo di una palazzina o addirittura di un'intera strada, non certo di un paio di abitazioni e benché meno di un solo civico.


Non c'è scampo per il proprietario?


Nessuna speranza, quindi, per i proprietari dei locali frequentati da gente molesta o solo eccessivamente esuberante? Non necessariamente: uno spiraglio alla tassatività della legge viene concesso dagli stessi Giudici di Legittimità i quali, nella richiamata sentenza degli inizi di settembre, hanno sì sancito la responsabilità (anche penale) del gestore di locali che disturbano la tranquillità collettiva ma a patto che si provi "rigorosamente che egli non abbia esercitato il potere di controllo e che a tale omissione sia riconducibile la verificazione dell'evento." (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 37196 del 05/09/2014).


Ciò se il disturbo del riposo e delle occupazioni da parte degli avventori dell'esercizio pubblico che stazionano all'esterno del locale: se al contrario gli schiamazzi provengono dall'interno vigerà invece una sorta di presunzione di responsabilità per il proprietario, stante la possibilità (evidentemente non sfruttata) di ricorrere ad uno dei "vari mezzi offerti dall'ordinamento come l'attuazione dello ius excludendi e il ricorso all'autorità" ad evitare "che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica" (Cass. Pen., Sez. I, sent. n.48122 del 03/12/2008).


Quali tutele per i gestori?


Quindi i proprietari (ed in loro vece, i gestori) degli esercizi pubblici, se vogliono dormire sonni tranquilli devono fare di tutto perché anche il vicinato possa farlo: quanto alla rumorosità "interna" essi, ad esempio, dovranno aver cura di moderare il volume della musica all'interno del locale (eventualmente anche insonorizzando le pareti); tenere chiuse le porte e le finestre se la loro apertura determina la fuoriuscita di "bombe sonore"; invitare, ove occorra, i clienti più rumorosi ad evitare eccessi molesti.
Quanto alla rumorosità per così dire "esterna", invece, ben poco essi possono fare, non avendo, come ricorda la stessa Cassazione, "alcun potere per impedire siffatti schiamazzi sulla pubblica via o almeno a persuadere i soggetti a tenere un tono di voce più moderato, essendo essi sforniti di qualsiasi potere coercitivo in caso di rifiuto." (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 37196 del 05/09/2014).
In tali casi, pertanto, non potendo pretendere dai gestori comportamenti di fatto impossibili (ad impossibilia nemo tenetur), degli schiamazzi per strada saranno responsabili coloro stessi che li provocano e nessuna colpa potrà, in linea di massima, addebitarsi agli incolpevoli proprietari che nulla (ovvero "se nulla") avrebbero potuto fare per impedirli.

 
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